Serie A, cori razziali chiusa la curva Juventus

Serie A, purtroppo cattive notizie per i tifosi della Juventus puniti a causa dei cori razziali contro i sostenitori del Napoli che non sono passati inosservati al Giudice Sportivo che al termine dell’incontro ha decretato “l’Obbligo di disputare una gara con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00 per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto”.

Gli episodi dei quali il Giudice Sportivo parla sono stati continui e a più riprese durante il corso della partita, infatti aggiunge: “preceduti al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale”.

Serie A, multe per Juve, Napoli e Roma

Serie A, anche in questo caso come in mille altri, ci sono stati schieramenti a favore e contro, qualcuno si schiera dalla parte del Napoli, qualcuno dalla parte della Juve, altri invece sostengono il Giudice che ha tra l’altro punito entrambe le squadre, anche il Napoli. A quest’ultima squadra infatti è stata fatta una multa di ben 15mila euro. Il Giudice sportivo spiega anche in questo caso il motivo della decisione e del provvedimento, queste le sue parole: “per avere un suo sostenitore, al 30′ del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell’Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all’arresto del responsabile”. Ma non solo, perchè un’altra società ha pagato a caro prezzo per le stesse motivazioni in altra situazione, la Roma dovrà infatti pagare un’ammenda da 5000 euro: “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

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